Estratti del catalogo
Direttiva 2010/32/UE del Consiglio del 10 maggio 2010 che attua l’accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario (Testo rilevante ai fini del SEE) Gazzetta ufficiale n. L 134 del 01/06/2010 pag. 0066 - 0072 Direttiva 2010/32/UE del Consiglio del 10 maggio 2010 che attua l’accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario (Testo rilevante ai fini del SEE) IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 155, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Le parti sociali possono, a norma dell’articolo 155, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea ("TFUE"), richiedere congiuntamente che gli accordi da essi conclusi a livello dell’Unione su questioni disciplinate dall’articolo 153 TFUE siano attuati da una decisione del Consiglio su proposta della Commissione. (2) Con lettera del 17 novembre 2008 le organizzazioni delle parti sociali europee HOSPEEM (Associazione europea datori di lavoro del settore ospedaliero e sanitario, un’organizzazione settoriale che rappresenta i datori di lavoro) e FSESP (Federazione sindacale europea dei servizi pubblici, un’organizzazione sindacale europea) hanno comunicato alla Commissione la loro intenzione di avviare negoziati a norma dell’articolo 138, paragrafo 4, e dell’articolo 139 del trattato che istituisce la Comunità europea ("trattato CE") [1] al fine di concludere un accordo quadro in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario. (3) Il 17 luglio 2009 le parti sociali europee hanno sottoscritto il testo di un accordo quadro in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario. (4) Poiché gli obiettivi della direttiva, vale a dire garantire la massima sicurezza possibile dell’ambiente di lavoro tramite la prevenzione delle ferite provocate da tutti i tipi di dispositivi medici taglienti (punture di aghi incluse) e tramite la protezione dei lavoratori a rischio nel settore ospedaliero e sanitario, non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello dell’Unione, l’Unione adottare misure, in conformità con il principio di sussidiarietà di cui all’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. (5) Nell’elaborare la proposta di direttiva, la Commissione ha tenuto conto del carattere rappresentativo delle parti firmatarie, considerata la portata dell’accordo, per il settore ospedaliero e sanitario, del loro mandato, della legalità delle clausole dell’accordo quadro e della sua conformità alle disposizioni relative alle piccole e medie imprese. (6) La Commissione ha informato della proposta il Parlamento europeo e il Comitato economico e sociale europeo. (7) Il Parlamento europeo ha adottato, in data 11 febbraio 2010, una risoluzione sulla proposta. (8) Come indicato nella clausola 1, l’accordo quadro intende contribuire alla realizzazione di uno degli obiettivi della politica sociale: migliorare le condizioni di lavoro. (9) La clausola 11 prevede che gli Stati membri e la Comunità (sostituita dall’Unione dal 1° dicembre 2009) possano mantenere in vigore e adottare disposizioni più efficaci ai fini della protezione dei lavoratori contr
Aprire il catalogo a pagina 1(10) Gli Stati membri dovrebbero prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive applicabili in caso di violazione degli obblighi risultanti dalla presente direttiva. (11) Gli Stati membri possono affidare alle parti sociali, su loro richiesta congiunta, l’applicazione della presente direttiva, a condizione che esse adottino tutte le disposizioni necessarie per essere sempre in grado di garantire i risultati prescritti dalla presente direttiva. (12) Conformemente al punto 34 dell’accordo interistituzionale "Legiferare meglio" [2], gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e a...
Aprire il catalogo a pagina 2datori di lavoro del settore ospedaliero) e FSESP(Federazione sindacale europea dei servizi pubblici), hanno convenuto quanto segue: Considerazioni generali 1. Visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 138 e l’art. 139, paragrafo 2 [1]; 2. vista la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro [2]; 3. vista la direttiva 89/655/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e...
Aprire il catalogo a pagina 3- porre in atto procedure di risposta e di follow-up. Clausola 2: Campo d’applicazione Il presente accordo si applica a tutto il personale ospedaliero e sanitario e a tutti coloro che sono soggetti all’autorità e alla supervisione dei datori di lavoro. Questi ultimi si impegnano ad adoperarsi affinché i subfornitori rispettino le disposizioni previste dal presente accordo. Clausola 3: Definizioni Ai fini del presente accordo, si intende per: 1) "lavoratori": tutte le persone alle dipendenze di un datore di lavoro, inclusi i tirocinanti e gli apprendisti che svolgono attività e prestano...
Aprire il catalogo a pagina 4lavoro, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni fornite dal datore di lavoro. 5. Il datore di lavoro crea le condizioni per la partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti all’elaborazione delle politiche e delle pratiche di salute e sicurezza. 6. Le misure di prevenzione specificate alle clausole 5-10 del presente accordo implicano che non si supponga mai inesistente un rischio. Si applica l’ordine di priorità dei principi generali di prevenzione conformemente all’articolo 6 della direttiva 89/391/CEE e agli articoli 3, 5 e 6 della direttiva 2000/54/CE. 7. I datori...
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